Innanzitutto bisogna chiarire qual è la differenza tra impianti per autoconsumo collettivo e quelli per comunità energetiche. I primi riguardano, ad esempio, i condomini: un unico punto di connessione alla rete, un unico gruppo di consumatori che agiscono nello stesso edificio o condominio. Il referente dev’essere lo stesso per tutti i membri, ma anche un soggetto terzo può rappresentare il condominio.
Una comunità energetica, invece, è un gruppo di utenze che fanno riferimento alla stessa cabina di bassa-media tensione. Dunque, non vi sono vincoli per quanto riguarda la presenza nello stesso edificio o condominio, ma viene allargata l’area di competenza. Ogni comunità energetica costituisce un soggetto giuridico e, anche in questo caso, il mandato deve essere affidato a un solo referente.
In cosa consiste, dunque, la misura? Come annunciato in una nota del Mise, il provvedimento definisce la tariffa per l’energia autoconsumata per incentivare entrambe le configurazioni. Nello specifico, prevede:
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